Liberare la Salute dei Veneti
L’emergenza sanitaria ha dimostrato quanto sia indispensabile una buona sanità pubblica e una indipendenza dalla politica della classe medica piegata dagli interessi economici.
Il progetto di legge “Salute” chiede alle Regioni alle Province autonome di attuare e rendere effettivi diversi trattati internazionali già ratificati dallo Stato. Da una parte la Convenzione di Oviedo ed i protocolli aggiuntivi in tema di diritti umani nella medicina del Consiglio d’Europa, già ratificati e resi esecutivi dalla legge n. 145 del 2001, Convenzioni nelle quali si parla di rispetto dell’integrità fisica dell’individuo di fronte alle sperimentazioni scientifiche e istituzionali, del diritto al consenso informato che si deve poter dare ad ogni cura ed anche in fin di vita, dell’autodeterminazione del cittadino riguardo le scelte terapeutiche, oltre che della tutela degli embrioni contro la modifica genetica, la tutela delle cellule staminali e dei derivati del sangue. Senza queste Convenzione, che sono già legge ratificata dallo Stato e utilizzate a livello statale nelle Ordinanze del Ministero della Salute e dai Tribunali, verrebbe meno la tutela dell’uomo in medicina, materia che per Costituzione spetta alle Regioni. Le Regioni devono attuare interamente i disposti internazionali per Costituzione, ma purtroppo il Veneto non lo fa. Oltre alla Convenzione di Oviedo viene richiesta l’attuazione della Direttiva 2001/20/CE che tutela le persone sane, ed in particolare i bambini, dalle sperimentazioni abusive di farmaci.
Leggi la proposta di legge “Salute” come depositata in Veneto
Vediamo quali sono i principali strumenti di tutela dei diritti nella bioetica vigenti negli Stati europei e/o della Unione Europea
Tale Convenzione è il primo strumento giuridico internazionale obbligatorio che protegge la dignità, i diritti e le liberti dell’essere umano contro ogni abuso di progressi della biologia e della medicina.
Tale trattato parte dalla idea che l’interesse dell’essere umano deve prevalere sull’interesse della scienza o della società. Essa indica una serie di principi e di divieti concernenti la genetica, la ricerca medica, il consenso della persona interessata, il diritto al rispetto della vita privata ed il diritto all’informazione, il trapianto di organi, l’organizzazione di dibattiti pubblici su queste problematiche.
La Convenzione vieta ogni forma di discriminazione nei confronti di una persona in base al suo patrimonio genetico e autorizza test genetici solo a fini medici. Essa permette interventi di ingegneria genetica solo per ragioni preventive, diagnostiche o terapeutiche e solo quando il suo scopo non sia di modificare il patrimonio genetico di una persona. L’impiego di tecniche di assistenza medica per la procreazione non è ammessa per scegliere il sesso de nascituro, se non per evitare una grave malattia ereditaria.
La Convenzione fissa delle regole relative all’esercizio della ricerca medica prevedendo condizioni dettagliate e precise, particolarmente per le persone che non hanno la capacità di dare il proprio consenso alla ricerca. Essa vieta la costituzione di embrioni umani per la ricerca e quei paesi in cui la ricerca sugli embrioni in vitro è consentita devono assicurare una protezione adeguata dell’embrione.
La Convenzione consacra il principio che la persona interessata deve dare il suo consenso prima di ogni intervento, salvo le situazioni di urgenza, e che egli può in ogni momento ritirare il suo consenso. Un intervento su persone incapaci di dare il proprio consenso, per esempio su un minore o su una persona sofferente di turbe mentali, non deve essere eseguito, salvo che non produca un reale e sicuro vantaggio per la sua salute.
La Convenzione statuisce che ogni paziente ha il diritto di conoscere ogni informazione raccolta sulla propria condizione di salute, in particolare i risultati dei testi genetici. La Convenzione riconosce anche il diritto del paziente a non essere informato.
La Convenzione vieta il prelievo di organi o di tessuti non rigenerabili su una persona non avente la capacità di prestare validamente il proprio consenso. La sola eccezione si ha, a certe condizioni, per il prelievo di tessuti rigenerabili tra fratelli e sorelle.
La Convenzione riconosce l’importanza dei dibattiti pubblici e delle consultazioni su queste problematiche. Le soli limitazioni sono quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica nell’interesse della salute pubblica, per la prevenzione del crimine, per la protezione della salute pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Il Comitato di direzione sulla bioetica (CDBI), o ogni altro comitato indicato dal Comitato dei Ministri, nonché le Parti potranno adire la Corte europea per i diritti dell’uomo per avere un parere consultivo su questioni giuridiche concernenti l’interpretazione della Convenzione.
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
La Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell’Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall’Unione e dal Consiglio d’Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell’uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell’Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l’autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.
Ma sopratutto impedisce alla radice la prosecuzione di una dittatura sanitaria.
Se vuoi aiutarci per realizzare questi diritti, manda un messaggio